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Occupazione Suolo Pubblico: istanza senza imposta di bollo?

lentepubblica.it • 19 Luglio 2018

occupazione-suolo-pubblico-istanza-senza-imposta-di-bolloOccupazione suolo pubblico: l’istanza è senza imposta di bollo? Una risoluzione emanata dall’Agenzia delle Entrate mette chiarezza.


Un passo in più verso la piena attuazione degli istituti di democrazia diretta, previsti dalla Costituzione, dagli statuti regionali, metropolitani, provinciali e comunali e dalle relative leggi e regolamenti attuativi, grazie a risoluzione emanata dall’Agenzia delle entrate, che contribuisce a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni a livello nazionale e locale. Per uniformare il trattamento di tutti i cittadini che intendano partecipare alla vita politica del proprio Paese, è necessario, tra l’altro, arrivare al superamento di quelle previsioni contenute in alcune disposizioni normative e nelle relative prassi applicative, che rendono più complesso o difficoltoso l’esercizio da parte dei cittadini dei diritti a essi riconosciuti dall’ordinamento in materia di democrazia diretta.

 

La risoluzione

 

In questa ottica si pone la risoluzione n. 56/E del 18 luglio 2018, che risolve un quesito volto a conoscere se, nei casi di occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, relativamente a campagne referendarie, iniziative popolari, petizioni e istanze, le istanze tendenti a ottenere il provvedimento autorizzativo all’occupazione possano rientrare nell’ambito di applicazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 27-ter della tabella B del Dpr 642/1972.

 

Il tributo in questione è l’imposta di bollo, disciplinata dal Dpr 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’allegato B a detto decreto (“Tabella”) contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. A tale riguardo, l’articolo 1 dell’allegato considera esenti dall’imposta di bollo le “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.

 

L’Agenzia, preliminarmente, ha ricordato che, in base al costante orientamento della giurisprudenza, le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva. Ciò premesso, ha ritenuto che le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo previste dall’articolo 1 sopra citato possano essere interpretate nel modo seguente.

 

Specifiche

 

Nella nozione di “petizioni agli organi legislativi” possono essere ricomprese le sole iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto loro riconosciuto dall’articolo 50 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

 

Per quanto riguarda la nozione di “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”, ha inteso ritenere “per diritti elettorali” non solo il diritto di voto esercitato nell’ambito di una procedura elettorale, ma anche gli altri diritti che la nostra Costituzione garantisce ai cittadini per assicurare il loro coinvolgimento nell’attività legislativa o, comunque, per sollecitare un intervento degli organi legislativi.

 

Per tale motivo, nel concetto di “esercizio dei diritti elettorali”, secondo l’interpretazione resa nella risoluzione, rientrerebbero tutte quelle iniziative finalizzate a consentire l’esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione agli articoli 71 e 75.

 

In applicazione di tale principio, l’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione prevista dall’articolo 1 della tabella, in relazione “agli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali” possa ricomprendere anche le richieste di occupazione del suolo pubblico e relative autorizzazioni per la raccolta di firme al ricorrere delle seguente condizioni:

 

  • siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato Ue), ai consigli regionali e delle provincie autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
  • siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, come previsto dall’articolo 71 della Costituzione
  • siano dirette a promuovere iniziative politiche per la richiesta di referendum previsti dalla Costituzione, dalle legge e dagli statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli statuti degli enti locali
  • siano finalizzate all’esercizio del diritto di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il periodo elettorale.

 

 

Ulteriori chiarimenti

 

 

La risoluzione chiarisce, inoltre, che le condizioni poste si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali per tutti i livelli di democrazia rappresentativa, sia a livello nazionale che a quello delle amministrazioni regionali e comunali. Diversamente dalle ipotesi individuate dalla risoluzione in argomento, le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16 euro, per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al Dpr 642/1972.

 

In tale modo, l’Agenzia ribadisce quanto sostenuto con la risoluzione n. 89/2009, nella quale è stato precisato che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, a meno che non si svolga durante il “periodo elettorale”, la cui durata è definita dalle disposizioni vigenti in materia.

 

In tale circostanza temporale, l’esenzione si applica sia alle richieste sia alle autorizzazioni rilasciate anche prima dell’inizio del periodo elettorale “…ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo …”.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Anna Rita Zannella
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